Art. 17 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 2; 
        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed
equipollenti, rilasciato da un'istituzione  universitaria  statale  o
riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream
e/o  master  rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 
        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3; 
        5)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni, fino a punti 1; 
      b) titoli professionali, fino a punti 19: 
        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di
dirigenti con incarico di  capo  dipartimento  ovvero  con  incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa o l'assunzione di particolari  responsabilita'  e  che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9; 
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Non rileva ai fini del  concorso  l'eventuale  acquisizione
degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in  un  momento
successivo. 
    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  445  del  2000.  A  tal  fine,  trasmettono  i  citati
documenti  mediante  la   propria   Posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I  candidati
appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  possono  inviare,  entro  il
medesimo termine, la documentazione comprovante i  titoli  valutabili
per il tramite  del  proprio  ufficio/reparto  di  appartenenza,  che
utilizzera' il citato indirizzo Pec. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.