Art. 18 
 
        Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento 
 
    1.  L'ammissione  alla  prova  d'esame  orale  e'  comunicata  al
candidato, assieme all'indicazione del  voto  riportato  nelle  prove
scritte,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo
svolgimento della prova. 
    2. La  prova  orale  e'  superata  se  il  candidato  riporta  la
votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
    3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 
    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento della prova stessa.