Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  del
prescritto diploma di laurea e degli  altri  requisiti  previsti  dal
presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti: 
      a) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.
4), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752, e successive modificazioni; 
      b) trentatre' posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste da leggi speciali  a  favore  di  particolari  categorie  di
persone; 
      c) tre posti agli ufficiali che hanno terminato senza  demerito
la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
      d) un posto  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.