Art. 21 
 
                    Corso di formazione iniziale 
           per l'immissione nella carriera dei funzionari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso  sono  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 4 del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge  n.  121
del 1981 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui  all'art.  4,
commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 334 del  2000,  e  successive
modificazioni.