Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni  o  enti  pubblici  interessati  alla  procedura   di
assunzione, alla posizione giuridico-economica dei  candidati  o  per
altre finalita' previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE)  n.  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del  2003,  cosi'
come modificato  dal  decreto  legislativo  n.  101  del  2018.  Ogni
candidato puo' esercitare, in merito  ai  propri  dati  personali,  i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei  casi
previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a  21  del  regolamento
(UE)  n.  2016/679,  nei  confronti  del  Ministero  dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.