Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei titoli dei candidati che  abbiano  superato  le
prove precedenti; 
      prova orale. 
    2. L'amministrazione puo' procedere,  per  motivi  organizzativi,
alla verifica dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali anche dopo  la  prova  scritta  o  la  prova  orale  e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento  della
procedura concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di  uno  degli  accertamenti  indicati  ai  precedenti  commi
comporta l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  e  successive
modificazioni.