Art. 12 
 
               Procedura in caso di posti non coperti 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione del  2°
blocco,  a  esaurimento  degli  arruolandi  compresi  nella  relativa
graduatoria di cui al precedente art. 11, su  richiesta  dello  Stato
maggiore dell'esercito la DGPM potra'  autorizzare  prioritariamente,
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del 1° blocco. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  maggiore  dell'esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1.