Art. 12 Procedura in caso di posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione del 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello Stato maggiore dell'esercito la DGPM potra' autorizzare prioritariamente, l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del 1° blocco. 2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore dell'esercito la DGPM potra' incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1.