Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile 1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile. 2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.