Art. 6 Fasi del reclutamento Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande; b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B (art. 8); c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B (art. 8) effettuera' la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e provvedera' alla formazione per ogni blocco: della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sara' utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata; di sei distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c) presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati per gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalita' tali da garantire a ciascuno una possibilita' concorsuale. In tale ambito i candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno convocati una sola volta; e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di sette distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) - dei candidati risultati idonei o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; g) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza armata da parte dello Stato maggiore dell'esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c); h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.