Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera c) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso specificati. 2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.