Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui  al  successivo  art.
10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui  all'art.
6, lettera c) sommando tra loro  i  punteggi  dei  titoli  di  merito
riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i  criteri  in
esso specificati. 
    2. Le graduatorie dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  saranno  pubblicate  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.