Allegato B 
 
                             COMMISSIONI 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b)   commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali; 
      c) due commissioni mediche concorsuali di appello. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      d)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      e) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri; 
      f) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero  della  difesa  appartenente  alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i  centri  di  selezione  o  enti  o  centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale medico  di  grado  non  inferiore  a  capitano,
membro; 
      c) un ufficiale abilitato  alla  professione  di  psicologo  di
grado non  inferiore  a  sottotenente  ovvero  uno  psicologo  civile
abilitato alla professione,  appartenente  all'Amministrazione  della
Difesa o convenzionato, membro; 
      d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    4. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  c)
saranno insediate, una presso il centro di selezione  e  reclutamento
nazionale dell'esercito, quale commissione di appello per le  istanze
di  riesame  delle  visite  svolte  presso  i  dipendenti  centri  di
selezione  e  una  presso  il  centro  di  selezione  di  Roma  quale
commissione di appello per le istanze di riesame delle visite  svolte
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
Esse saranno composte da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale medico  di  grado  non  inferiore  a  capitano,
membro; 
      c) un ufficiale abilitato  alla  professione  di  psicologo  di
grado non  inferiore  a  sottotenente  ovvero  uno  psicologo  civile
abilitato alla professione,  appartenente  all'Amministrazione  della
Difesa o convenzionato, membro; 
      d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.