Art. 10 
 
                Accertamenti fisio-psico-attitudinali 
 
    1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
sulla base  degli  elenchi  predisposti  dalla  DGPM,  provvedera'  a
convocare   i   candidati   per    sottoporli    agli    accertamenti
fisio-psico-attitudinali  indicati  nell'allegato  «A»  al   presente
bando, secondo i criteri e le modalita' in esso specificati. 
    2.   Gli    accertamenti    fisio-psico-attitudinali    specifici
comprendono: 
      a)  accertamento  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per
l'impiego nelle Forze armate in qualita' di  volontario  in  servizio
permanente. 
    Per il personale in servizio, l'ente o  reparto  di  appartenenza
dovra' provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato
«D» al presente bando. 
    I  concorrenti  in  congedo,  invece,  dovranno   presentare   un
certificato di stato di buona salute, conforme al  modello  riportato
in allegato «E» al presente bando, rilasciato dal proprio  medico  in
data non anteriore a tre mesi, che  attesti  la  presenza/assenza  di
pregresse  manifestazioni   emolitiche,   di   gravi   manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a  farmaci  o
alimenti; 
      b) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
    3. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto  vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio. 
    4. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
VFP 1 in servizio e che, successivamente,  sono  stati  collocati  in
congedo, saranno considerati come personale in congedo. 
    5.  La  convocazione,  fatta  con  le  modalita'   indicate   nel
precedente art. 5,  contiene  l'indicazione  della  sede  in  cui  si
svolgeranno gli accertamenti e/o  le  prove,  nonche'  della  data  e
dell'ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti  di  un
documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  provvisto  di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    Essi possono fruire, per la durata  degli  accertamenti  e  delle
prove, se disponibili, di vitto, a carico comunque dei  candidati,  e
alloggio a carico dell'amministrazione. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati nella convocazione saranno considerati  rinunciatari,  salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dal centro di selezione. 
    Per il personale in costanza  di  servizio,  temporaneamente  non
idoneo per causa di servizio  ovvero  nelle  more  della  definizione
della stessa ovvero  in  presenza  di  una  dichiarazione  medica  di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di  corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito  della  specifica  sessione
programmata 
    6. La convocazione contiene, altresi', le indicazioni  necessarie
affinche'   i   concorrenti   possano   presentarsi   muniti    della
documentazione/certificazione  prevista  per  lo  svolgimento   degli
accertamenti  fisio-psico-attitudinali,  indicata   nel   sopracitato
allegato «A». 
    7. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti  accertamenti  e'
definitivo e, nel caso di  inidoneita'  comporta  l'esclusione  dagli
eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 
    8. Tale giudizio sara' subito comunicato ai concorrenti,  a  cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 
    9. I candidati il  cui  servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai  sensi  dell'art.  2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  devono  presentare  il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che,  in  caso
di inidoneita' e qualora  non  risultino  utilmente  collocati  nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in  quanto  esclusi  dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali. 
    10.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio  di
inidoneita' di cui al precedente comma 7  avviene  per  delega  della
DGPM alle competente Commissione. 
    11. Avverso il  giudizio  di  inidoneita'  il  candidato  escluso
potra'  avanzare  unicamente  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto,
ai sensi della normativa vigente - il contributo  unificato  di  euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.