Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvedera' a convocare i candidati idonei di cui al precedente art. 9, comma 9, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art. 5, contiene l'indicazione della sede in cui si svolgeranno le prove, nonche' della data e dell'ora di presentazione. I candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). Essi possono fruire, per la durata delle prove, se disponibili, di vitto a proprio carico, ove richiesto - e di alloggio a carico dell'amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 2. I candidati effettueranno le prove di efficienza fisica secondo le modalita' riportate negli allegati «A» e «F» al presente bando. Le prove in questione, tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi. 3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in servizio. 4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo. 5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. 6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme della seguente documentazione: referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata dal Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti le prove; originale o copia conforme del referto attestante l'esito del test di gravidanza, effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. In caso di positivita', la commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell'art. 580 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con introduzione del comma 1-bis. Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di corpo, e' consentito il differimento nell'ambito della specifica sessione programmata. 8. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica e' definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata effettuazione delle prove, comporta l'esclusione dai successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 9. Tale giudizio sara' subito comunicato ai candidati, a cura della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 10. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneita' di cui al precedente comma 8 avviene per delega della DGPM alla competente commissione. 11. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso potra' avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto, ai sensi della normativa vigente, il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 12. I candidati il cui servizio e' stato prolungato ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall'ammissione alle successive fasi concorsuali. 13. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 4 consegnera' alla DGPM l'elenco dei candidati con il punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica, necessario a redigere il decreto di graduatoria di merito di cui al successivo art. 13, comma 1.