Art. 12 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da
attribuire agli stessi sono indicati nell'allegato  «A»  al  presente
bando. I titoli valutabili sono ricompresi nelle seguenti  tipologie,
a ciascuna delle quali  puo'  essere  attribuito  fino  al  punteggio
massimo indicato nel citato allegato «A»: 
      a) periodi di servizio prestati in qualita' di VFP 1 ovvero  in
rafferma; 
      b) missioni in territorio nazionale e all'estero; 
      c) valutazione relativa all'ultimo documento caratteristico; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      e) titolo di studio; 
      f)  eventuali  altri   attestati,   brevetti   e   abilitazioni
possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere; 
      g) ferite subite per atti ostili in attivita' operativa sia  in
territorio nazionale che all'estero, che abbiano comportato l'assenza
dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni. 
    Il punteggio ottenuto nella valutazione  dei  titoli  non  potra'
essere superiore a 33. 
    Le sanzioni disciplinari comportano un decremento  dal  punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un  massimo
di 10 punti. 
    2. La valutazione dei titoli verra' effettuata dalla  commissione
di cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  a)  sulla  base
dell'estratto/degli  estratti  della  documentazione  di  servizio  e
dell'eventuale autocertificazione prodotta dal candidato  in  congedo
che ritenga di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili. 
    Per i candidati in servizio, gli enti/reparti dovranno  attenersi
secondo  quanto  stabilito  nel   precedente   art.   6,   comma   2,
nell'allegato al presente bando e nelle  eventuali  disposizioni  che
verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale. 
    I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi secondo quanto
stabilito nel precedente art. 4, comma 4. 
    3. Per i militari in servizio, l'estratto della documentazione di
servizio, di cui al modello in allegato «B» al presente  bando,  deve
essere compilato dal proprio  Comando  di  corpo,  anche  sulla  base
dell'eventuale  autocertificazione  presentata  dall'interessato   e,
quindi,  sottoscritto  dal  concorrente,  che  avra'  tre  giorni   a
disposizione per le opportune verifiche secondo quanto  indicato  nel
precedente art. 6 comma 2 - il quale con la propria firma attesta  di
aver verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui  riferiti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
partecipazione e di essere consapevole che tali dati  fanno  fede  ai
fini  dell'attribuzione  del  punteggio   e   dell'inclusione   nella
graduatoria di merito. 
    4. Per i militari in congedo, l'estratto della documentazione  di
servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di corpo  all'atto
del collocamento in congedo. 
    5. Sono considerati validi, ai fini  della  valutazione,  solo  i
titoli posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione. In particolare: 
      a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi  in
considerazione: 
        i  titoli  relativi  al  servizio  prestato,  alle   sanzioni
disciplinari  e   all'ultimo   documento   caratteristico,   riferiti
esclusivamente al servizio prestato quali VFP 1, anche in rafferma; 
        i titoli relativi al  titolo  di  studio,  alle  missioni  in
territorio nazionale e all'estero, alle ferite subite per atti ostili
in attivita' operativa  in  territorio  nazionale  e  all'estero,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
anche se non riferiti al periodo di servizio  quali  VFP  1,  purche'
comunque  conseguiti  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande; 
      b)  per  i  concorrenti   in   servizio   quali   VFP   1,   ma
precedentemente congedati da  altra  ferma  prefissata  di  un  anno,
saranno presi in considerazione: 
        i titoli ottenuti nel corso del servizio in  atto  svolto  in
qualita' di VFP 1 e attestati nell'estratto della  documentazione  di
servizio redatto dal Comando di corpo; 
        i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in
qualita' di VFP 1 -  con  esclusione  della  valutazione  dell'ultimo
documento   caratteristico   -    riportati    nell'estratto    della
documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        i titoli relativi alle missioni  in  territorio  nazionale  e
all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di  altre  ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa
in territorio  nazionale  e  all'estero,  al  titolo  di  studio,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
conseguiti  anche   nel   periodo   di   collocamento   in   congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, comma 8; 
      c) per i concorrenti in congedo quali  VFP  1,  precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di  un  anno,  saranno  presi  in
considerazione: 
        i titoli ottenuti nel corso dell'ultimo  servizio  svolto  in
qualita' di VFP 1 e attestati nell'estratto della  documentazione  di
servizio redatto dal Comando di corpo all'atto  del  collocamento  in
congedo; 
        i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti  in
qualita' di VFP 1 -  con  esclusione  della  valutazione  dell'ultimo
documento    caratteristico -    riportati    nell'estratto     della
documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        i titoli relativi alle missioni  in  territorio  nazionale  e
all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di  altre  ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa
in territorio  nazionale  e  all'estero,  al  titolo  di  studio,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
conseguiti  anche   nel   periodo   di   collocamento   in   congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2. 
    6. Il punteggio assegnato ai concorrenti  sara'  reso  noto,  con
carattere di provvisorieta' e fatti salvi ulteriori provvedimenti  di
esclusione adottati dalla DGPM - nel portale dei  concorsi.  Entro  i
dieci giorni successivi alla pubblicazione,  i  concorrenti  potranno
avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio attribuito: 
      se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza; 
      se in congedo, direttamente alla DGPM; 
      mediante  messaggio  di  posta   elettronica   certificata   da
inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta  elettronica
certificata  -  all'indirizzo   persomil@postacert.difesa.it   ovvero
mediante messaggio di posta  elettronica  da  inviare  -  utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica  -  all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it  Tale  messaggio  dovra'   recare   quale
oggetto la dicitura «Concorso straordinario VFP 4 EI - cognome nome».