Art. 13 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8,  comma
1, lettera  a)  fornisce  alla  DGPM  la  documentazione  concorsuale
necessaria a redigere  il  decreto  dirigenziale  di  graduatoria  di
merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti  dai  concorrenti
nella prova di selezione a carattere  culturale,  logico-deduttivo  e
professionale, nelle prove di efficienza fisica e  nella  valutazione
dei titoli. 
    2. La predetta commissione, nelle valutazioni, deve tenere  conto
di quanto previsto dal precedente art.  1,  comma  3  in  materia  di
riserva dei posti a concorso. 
    3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza  ai  concorrenti
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modifiche e integrazioni. Tali titoli devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione. In caso di ulteriore parita' e' data la precedenza al
concorrente piu' giovane d'eta'. 
    4. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM e valida esclusivamente  per  il  presente  bando,
ferma restando la previsione dell'art. 14. 
    5. La suddetta  graduatoria  sara'  resa  nota  nel  portale  dei
concorsi e nel sito internet del  Ministero  della  difesa  e  verra'
altresi' pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa, consultabile
nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx 
    Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».