Art. 6 Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio 1. Il sistema provvedera' ad informare gli enti/reparti di appartenenza, cosi' come prescritto all'art. 4, comma 5 - tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 2. Gli enti/reparti, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno: (a) attenersi a quanto stabilito nell'Allegato «A» al presente bando e alle eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale; (b) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze speciali dell'Esercito anno 2021». Qualora dovesse essere redatta una dichiarazione di mancata redazione (mod. «C»), il comandante dell'ente/reparto di appartenenza dovra' comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato - che dovra' rimanere agli atti del comando - dal quale saranno dedotti gli elementi necessari per attribuire la relativa qualifica, che dovra' essere riportata nel quadro previsto dell'estratto della documentazione di servizio (allegato «B»); (c) effettuare le sottonotate operazioni, secondo le disposizioni e le tempistiche previste nell'allegato «A» al bando: compilare esclusivamente on-line - tramite il portale dei concorsi del Ministero della difesa - l'estratto della documentazione di servizio (allegato «B»), secondo le istruzioni indicate nell'allegato «B1» - Modalita' di compilazione e caricamento dell'estratto della documentazione di servizio, nonche' e secondo le eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale; allegare la scansione dell'estratto della documentazione di servizio - allegato «B» (istruzioni tecniche riportate nel sopracitato allegato «B1»). Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l'estratto della documentazione di servizio - allegato «B», non appena predisposto, dovra' essere posto in visione al candidato per tre giorni per le opportune verifiche, il quale, qualora lo riterra' corretto, lo sottoscrivera' per presa visione ed accettazione del contenuto. Nell'eventualita' di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione della citata graduatoria di merito relativa alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di corpo e', comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata operazione. 3. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato «B» al presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di corpo in ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono specificati nell'allegato «A» al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all'ultimo documento caratteristico devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a: a) titolo di studio; b) missioni in territorio nazionale ed estero; c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; d) attestati, brevetti e abilitazioni; e) idoneita' ai corsi formativi iniziali, sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, purche', comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 4. Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale, il Comando di corpo e', comunque, tenuto a redigere l'estratto della documentazione di servizio di cui al modello in allegato «B» sulla base della documentazione matricolare e caratteristica disponibile. 5. Il Comando di corpo e', inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso il centro di selezione - per i successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta al comando stesso. 6. Per i militari in servizio, il dirigente del servizio sanitario ovvero l'ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento e' tenuto a redigere l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, cosi' come indicato - per i militari in servizio - nell'allegato «A» al presente bando. 7. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto di appartenenza, copia dell'estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo. Gli enti/reparti, ricevuta l'eventuale sopracitata documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente comma 2. 8. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potra', sotto forma di autocertificazione, utilizzando il modello in allegato «C» al presente bando, comunicarli al Comando di corpo, tenendo presente che, in questo caso, sara' sottoposto ai controlli previsti. 9. Gli enti/reparti incaricati a predisporre l'estratto della documentazione di servizio - Allegato «B», di cui al comma 2 e a ricevere l'eventuale autocertificazione (Allegato «C») di cui al precedente comma, dovranno provvedere ad effettuare i controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tali controlli emerga la mancata veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante sara' escluso dalla procedura concorsuale e verra' segnalato - ai sensi dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - all'Autorita' giudiziaria. 10. L'ente o reparto di appartenenza dovra' comunicare alla DGPM i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 6, nonche' inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione del Comando di corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato art. 1, comma 6.