Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali; d) commissione per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente - a cura di COMFOSE; b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri; c) uno o piu' sottufficiali di grado non inferiore a maresciallo, segretario/segretari senza diritto di voto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, che sara' cosi' composta: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale medico, membro; c) un ufficiali psicologo, membro; d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specialistico di ufficiali laureati in psicologia, di psicologi civili convenzionati presso il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, nonche' di ufficiali della Forza armata. 4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), a cura di COMFOSE - sara' cosi' composta: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) tre ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri; c) un sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiedera' altresi' allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di cui al successivo art. 9.