Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente - a cura di COMFOSE; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri; 
      c)  uno  o  piu'  sottufficiali  di  grado  non   inferiore   a
maresciallo, segretario/segretari senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b)  e  c)
sono  unificate  in  una  sola  commissione  per   gli   accertamenti
psico-fisici e attitudinali, che sara' cosi' composta: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale medico, membro; 
      c) un ufficiali psicologo, membro; 
      d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni e  del  contributo
tecnico-specialistico  di  ufficiali  laureati  in   psicologia,   di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale  dell'Esercito,  nonche'  di  ufficiali  della
Forza armata. 
    4. La Commissione di cui al precedente comma  1,  lettera  d),  a
cura di COMFOSE - sara' cosi' composta: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) tre ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri; 
      c) un sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto. 
    5. La commissione di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  a)
presiedera' altresi' allo svolgimento  della  prova  di  selezione  a
carattere culturale, logico-deduttivo  e  professionale,  di  cui  al
successivo art. 9.