Art. 7 Eventuale prova di preselezione 1. I concorrenti saranno sottoposti con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso a un'eventuale prova di preselezione. 2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova nei precitati siti. 3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara' data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova di preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sara' ritenuto opportuno effettuarla. 4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Se la prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocazioni. 5. Argomenti, modalita' di svolgimento e calcolo del punteggio della prova sono riportati nell'Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. La prova si svolgera' secondo le specifiche norme tecniche approvate con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, citato nelle premesse e, per quanto applicabili, secondo l'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 7. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova la commissione formera', sulla scorta di quanto disposto al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo art. 8. 8. Saranno ammessi alla prova scritta, nell'ordine della graduatoria provvisoria, di cui sopra: n. 180, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); n. 40, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). Alla prova scritta saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 9. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 8, saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it» e «www.difesa.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 10. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione, potra' prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del test somministrato, delle risposte fornite e del relativo punteggio.