Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice, di  cui  al  precedente  art.  6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta.  L'esito  della
prova  scritta,  della  valutazione  dei  titoli  di  merito  ed   il
calendario di convocazione dei concorrenti  ammessi  a  sostenere  le
prove  di  efficienza  fisica,  gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le  modalita'
e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese  note  ai
concorrenti   mediante   avviso    consultabile    nei    siti    web
www.carabinieri.it e www.difesa.it che avra'  valore  di  notifica  a
tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti  ovvero  chiedendo
informazioni al  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma, tel. 0680982935. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova  scritta
di cui al  precedente  art.  8,  i  concorrenti  potranno  consegnare
eventuale documentazione probatoria ovvero una o  piu'  dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto  gia'
indicato nella domanda di partecipazione.  Con  le  stesse  modalita'
potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere  tecnico-scientifico,  solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei  titoli,  relativamente  ai  titoli  di
servizio e professionali nonche' quelli relativi alle  certificazioni
di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo  di
10 punti cosi' ripartiti: 
a. titoli di servizio: 
    1) servizio  prestato  presso  enti/reparti  specializzati  nella
tutela  ambientale,  agroalimentare   e   forestale   dell'Arma   dei
Carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a  2,5
punti; 
    2) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri diverso da  quello
di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti; 
    3)  servizio  militare,  con  esclusione  del  periodo  di   leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  pubblica
amministrazione: fino a un punto; 
b. titoli di studio e professionali: 
    1) voto della laurea magistrale richiesta per  la  partecipazione
al concorso: fino a tre punti; 
    2) master, diplomi di specializzazione, dottorati  di  ricerca  e
altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline  agrarie
e forestali e della biodiversita': fino a tre punti; 
    3) pubblicazioni a stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,  e
riportate in riviste scientifiche, o  monografie  e  altri  lavori  e
contributi nelle materie elencate  all'allegato  A,  punto  2  «prova
scritta», con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione  o
di dottorato: fino a un punto. 
    4) abilitazione all'esercizio della professione, afferente ad uno
dei titoli di studio richiesti come requisito di partecipazione:  0,5
punti. 
    Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e  contributi
prodotte in  collaborazione,  la  valutabilita'  della  pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei
singoli autori. 
c. certificazione della conoscenza linguistica: 
    1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese,
il tedesco e lo spagnolo, certificata  secondo  lo  STANAG  NATO,  in
corso di validita': 
      per la  lingua  inglese  fino  ad  un  massimo  di  2,00  cosi'
ripartiti: 
        2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
        1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
        1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 
      per le restanti lingue straniere fino ad  un  massimo  di  1,00
cosi' ripartiti: 
        1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
        0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12. 
    2) conoscenza di una  lingua  straniera  secondo  il  livello  di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference  for
languages - CEFR», attestata dagli «enti certificatori»  riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione: 
      per le  lingue  inglese  fino  ad  un  massimo  di  2,00  cosi'
ripartiti: 
        2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
        1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
        1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 
      per altre lingue straniere fino ad un  massimo  di  1,00  cosi'
ripartiti: 
        1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
        0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 
    I concorrenti cui sia stata valutata  l'eventuale  certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se  richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e  quindi  gli
sara' attribuito unicamente  il  punteggio  relativo  al  livello  di
certificazione. Ai  candidati  che  dovessero  risultare  conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere  riconosciuto  il  punteggio
solo per una di esse. 
    5. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso  i  nominativi  del  personale  dell'Arma  dei
Carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del  requisito
della qualita' del servizio  prestato  nell'ultimo  biennio,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).