Art. 10 Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio 1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, a cui e' data comunicazione dell'esito del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando. 2. La scelta di cui al comma e' manifestata attraverso le modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». 3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.