Art. 13 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. Il presente bando potra' essere adeguato alla luce delle eventuali disposizioni normative sopravvenute in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura, dell'esigenza di uniformita' della stessa, della simultaneita' e della globalita' dell'iter - la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove prevista. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. In qualsiasi momento della procedura concorsuale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. Roma, 2 aprile 2021 Il Capo del Dipartimento: Fiori