Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Il concorso e' espletato in base  alla  procedura  di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) fase  di  valutazione  dei  titoli,  secondo  la  disciplina
dell'art. 6, distinta per i codici concorso di cui al precedente art.
1, comma 1. La valutazione e' finalizzata all'ammissione  alla  prova
scritta di un numero di candidati per ciascuno dei codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, pari a tre  volte  il  numero  dei
relativi posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva,
il voto conseguito nella valutazione dei titoli e'  sommato  al  voto
riportato nella prova scritta di cui all'art. 7; 
      b) fase selettiva scritta, secondo la disciplina  dell'art.  7,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
riservata a un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero
dei posti messi a concorso per singolo  profilo  oltre  eventuali  ex
aequo, come risultante all'esito della fase a). 
    2. La valutazione dei titoli di cui alla  precedente  lettera  a)
avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali. La prova di  cui
alla precedente lettera b) si svolgera' presso  sedi  decentrate  che
verranno comunicate con le modalita' dell'art.  4  ed  esclusivamente
mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. 
    3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito in numero pari ai posti disponibili per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  tenuto  conto  delle
riserve  dei  posti,  sono  nominati  vincitori  e   assegnati   alle
amministrazioni interessate per  l'assunzione  a  tempo  determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.