Art. 3 Procedura concorsuale 1. Il concorso e' espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a) fase di valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. La valutazione e' finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, pari a tre volte il numero dei relativi posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7; b) fase selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata a un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a). 2. La valutazione dei titoli di cui alla precedente lettera a) avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali. La prova di cui alla precedente lettera b) si svolgera' presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalita' dell'art. 4 ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. 3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito in numero pari ai posti disponibili per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti, sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 10.