Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. Il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  nomina  le  commissioni  esaminatrici,  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni.  La  commissione
esaminatrice e' competente  per  le  fasi  del  concorso  di  cui  ai
successivi articoli 6 e  7.  Alle  commissioni  esaminatrici  possono
essere  aggregati  membri  aggiuntivi  per   la   valutazione   della
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 
    2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  7  del
presente  bando  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede  alla  nomina  di
appositi comitati di vigilanza.