Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6 e 7. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7 del presente bando il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.