Art. 6 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 2. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo quattro punti) e altri titoli (massimo sei punti). 3. La valutazione dei titoli avverra' con l'assegnazione dei seguenti punteggi: a) titoli di studio fino a un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: a.1) punteggi attribuiti al voto di laurea: con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli dichiarati per l'ammissione al concorso, verra' attribuito il seguente punteggio ad un solo titolo a seconda della votazione conseguita: da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,01; da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,02; da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,03; da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,04; da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,05; da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,06; da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 0,07; da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 0,08; da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 0,10. a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione (art. 2, comma 1, lettera c): 0,50 punti per il diploma di laurea, la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata. Per i criteri a.1) e a.2) il punteggio massimo attribuibile sara' pari a 1 punto; a.3) formazione post laurea (fino a un massimo di 3 punti): 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello; 1 punto per ogni master universitario di secondo livello; 1,5 punti per ogni diploma di specializzazione; 1,5 punti per ogni dottorato di ricerca. b) Titoli professionali fino a un massimo di 6 punti, secondo i seguenti criteri: esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche amministrazioni o con enti privati. Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi: b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione e consulenza: 1 punto per ogni anno. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per il computo dell'anno si richiedono almeno 200 giornate lavorative; 0,5 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate; 0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate; 0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate. Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche piu' rapporti di lavoro. b.2) Abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali e' richiesta la laurea, punti 1. 4. Formez PA trasmettera' alle commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 5. Sul sistema «Step-One 2019» saranno pubblicati gli elenchi dei candidati stilati dalle commissioni esaminatrici per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Le commissioni esaminatrici stileranno la graduatoria di merito per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base del punteggio complessivo conseguito dal candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.