Art. 6 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  e'  effettuata  sulla  base  dei
titoli dichiarati  dai  candidati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo  i  titoli
completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    2. I titoli valutabili non potranno superare  il  valore  massimo
complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di  studio  (massimo
quattro punti) e altri titoli (massimo sei punti). 
    3. La valutazione dei  titoli  avverra'  con  l'assegnazione  dei
seguenti punteggi: 
      a) titoli di studio fino a un massimo di  4  punti,  secondo  i
seguenti criteri: 
        a.1) punteggi attribuiti al voto di laurea: 
        con riferimento al voto  di  laurea  relativo  al  titolo  di
studio  conseguito  con  miglior  profitto  nell'ambito   di   quelli
dichiarati  per  l'ammissione  al  concorso,  verra'  attribuito   il
seguente punteggio ad  un  solo  titolo  a  seconda  della  votazione
conseguita: 
          da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,01; 
          da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,02; 
          da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,03; 
          da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,04; 
          da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,05; 
          da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,06; 
          da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 0,07; 
          da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 0,08; 
          da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 0,10. 
        a.2) punteggi attribuiti agli  ulteriori  titoli  rispetto  a
quello previsto come requisito per l'ammissione  (art.  2,  comma  1,
lettera c): 
          0,50  punti  per  il   diploma   di   laurea,   la   laurea
specialistica e magistrale che  sia  il  proseguimento  della  laurea
triennale indicata  quale  requisito  ai  fini  della  partecipazione
ovvero per la laurea a ciclo unico; 
          0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche  alla  laurea   specialistica   o   laurea   magistrale
dichiarata. 
    Per i criteri a.1) e a.2) il punteggio massimo attribuibile sara'
pari a 1 punto; 
        a.3) formazione post laurea (fino a un massimo di 3 punti): 
          0,5 punti per ogni master universitario di primo livello; 
          1 punto per ogni master universitario di secondo livello; 
          1,5 punti per ogni diploma di specializzazione; 
          1,5 punti per ogni dottorato di ricerca. 
      b) Titoli professionali fino a un massimo di 6 punti, secondo i
seguenti criteri: 
        esperienza  professionale   maturata   nella   gestione   e/o
nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati  da  fondi
europei e  nazionali  afferenti  la  politica  di  coesione  che  sia
comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di
lavoro   o   incarichi   professionali   stipulati   con    pubbliche
amministrazioni o con enti privati. 
    Ai fini  della  valutazione  dell'esperienza  professionale  sono
riconosciuti i seguenti punteggi: 
      b.1)  In  caso   di   rapporti   di   lavoro   dipendente,   di
collaborazione e consulenza: 
        1  punto  per  ogni  anno.  Ai  fini  dell'attribuzione   del
punteggio, per il computo dell'anno si richiedono almeno 200 giornate
lavorative; 
        0,5 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate; 
        0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate; 
        0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate. 
    Per il computo delle  giornate  lavorative  possono  considerarsi
anche piu' rapporti di lavoro. 
      b.2) Abilitazione all'esercizio delle professioni per le  quali
e' richiesta la laurea, punti 1. 
    4. Formez  PA  trasmettera'  alle  commissioni  esaminatrici  gli
elenchi dei candidati in ordine decrescente  di  punteggio,  distinti
per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
    5. Sul sistema «Step-One 2019» saranno pubblicati gli elenchi dei
candidati stilati dalle commissioni esaminatrici per  ciascun  codice
concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,  con  il  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli  e  l'ammissione  alla  prova
scritta. Tale  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    6. Le  commissioni  esaminatrici  stileranno  la  graduatoria  di
merito per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, sulla base del  punteggio  complessivo  conseguito  dal  candidato
nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.