Art. 13
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame
1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non
possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle
prove concorsuali, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne' possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni
o strumenti informatici. I candidati non possono utilizzare telefoni
cellulari, palmari, «tablet», «smartwatch», supporti magnetici,
dispositivi elettronici di ogni genere al fine di memorizzare o
trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri
candidati o terzi. I candidati non possono in alcun modo comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
2. L'Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure
necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei
candidati.