Art. 14
Assunzione
1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini
fissati dall'amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovra'
produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 2, comma 1,
punto 3, lettera b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza
di requisito di ammissione, salvo che la mancata presentazione della
detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile al
candidato stesso. Al momento dell'assunzione, il vincitore dovra'
presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilita' nella quale attesta di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito,
decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'amministrazione,
entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione
sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' psico-fisica
all'impiego.