Art. 17
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le
disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro
successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul
reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 13 aprile 2021
Il direttore generale: Varriale