Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del trentacinquesimo anno.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato
per un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte
del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata,
oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o
quadriennale, o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o
hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di
funzionari internazionali, per almeno due anni presso le
organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari
internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso
un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a
tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto
il possesso di titoli di studio di livello universitario.
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi:
finanza (classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe n.
LM-52), scienze dell'economia (classe n. LM-56), scienze della
politica (classe n. LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni
(classe n. LM-63), scienze economiche per l'ambiente e la cultura
(classe n. LM-76), scienze economico-aziendali (classe n. LM-77),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia e ricerca
sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n. LM-90), nonche'
la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n.
LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma
di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a
norma di legge, conseguito presso universita' o istituti di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un
decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato al presente bando
l'elenco dei titoli di studio accademici che consentono la
partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti di
equiparazione o di equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente
a uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
provvedimento che la dichiara;
b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese
dell'Unione europea o paese aderente alla Convenzione per il
riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997 (Allegato 2), sia stato dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza.
L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali.
4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in
sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio; a tal fine l'Amministrazione si riserva di accertare in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei
riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti;
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente
bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che
abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le
prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
4. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.