Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  necessari  i  seguenti
requisiti: 
      1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
      2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite  di  eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno  del  compimento
del trentacinquesimo anno. 
      Il limite di eta' di trentacinque anni  puo'  essere  innalzato
per un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la  mezzanotte
del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato: 
        a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente; 
        b) di un anno per ogni figlio vivente; 
        c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le  categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali  e'  esteso  lo  stesso
beneficio; 
        d)  di  un  periodo  pari  all'effettivo  servizio  prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore di  cittadini  che  hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva  prolungata,
oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata  per  un  anno  o
quadriennale, o servizio civile nazionale; 
        e) di tre anni a favore dei candidati  che  siano  dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali  e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica  cessati
d'autorita'   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di
finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia; 
        f)  di  un  periodo  pari  all'effettivo  servizio  prestato,
comunque non superiore a tre anni, per i  candidati  che  prestano  o
hanno prestato  servizio  anche  non  continuativo,  in  qualita'  di
funzionari  internazionali,   per   almeno   due   anni   presso   le
organizzazioni   internazionali.    Sono    considerati    funzionari
internazionali i cittadini italiani che siano  stati  assunti  presso
un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto  a
tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e'  richiesto
il possesso di titoli di studio di livello universitario. 
      3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti  classi:
finanza  (classe  n.  LM-16),  relazioni  internazionali  (classe  n.
LM-52),  scienze  dell'economia  (classe  n.  LM-56),  scienze  della
politica (classe n. LM-62), scienze delle  pubbliche  amministrazioni
(classe n. LM-63), scienze economiche per  l'ambiente  e  la  cultura
(classe n. LM-76), scienze  economico-aziendali  (classe  n.  LM-77),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia  e  ricerca
sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n.  LM-90),  nonche'
la laurea magistrale a  ciclo  unico  in  giurisprudenza  (classe  n.
LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure  un  diploma
di   laurea   in:   giurisprudenza,   scienze   politiche,    scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui  all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e  ogni  altro  equiparato  a
norma  di  legge,  conseguito  presso  universita'  o   istituti   di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia  intervenuto  un
decreto di  equiparazione  o  equipollenza,  e'  cura  del  candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per  comodita'  di  consultazione,  e'  allegato  al  presente  bando
l'elenco  dei  titoli  di  studio  accademici   che   consentono   la
partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti  di
equiparazione o di equipollenza (Allegato 1). 
      I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: 
        a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano  equipollente
a uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura  del  candidato
dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante   l'esibizione   del
provvedimento che la dichiara; 
        b) in caso  di  titolo  accademico  rilasciato  da  un  paese
dell'Unione  europea  o  paese  aderente  alla  Convenzione  per   il
riconoscimento  dei  titoli  di  studio   relativi   all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997  (Allegato  2),  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso  in  cui  esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e'  ammesso  con  riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza. 
      L'avvenuta attivazione  della  procedura  di  equivalenza  deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento delle prove orali. 
      4)  idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere  di  svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che  in
sedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio; a tal fine l'Amministrazione  si  riserva  di  accertare  in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati,  anche  nei
riguardi dei vincitori del concorso; 
      5) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957,  n.  3,  e  ai  sensi  delle  corrispondenti  disposizioni  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi  al  personale  dei
vari comparti; 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali  (art.  3,  comma  1  del  presente
bando). 
    3. Non sono  ammessi  alle  prove  concorsuali  i  candidati  che
abbiano gia' portato a termine per tre  volte,  senza  superarle,  le
prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 del presente bando. 
    4. L'amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti di cui al presente articolo.