Art. 7 
 
                         Prova attitudinale 
 
    1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la  capacita'  del
candidato  di  svolgere  l'attivita'  diplomatica,  con   particolare
riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa
la lingua inglese e alla capacita' di ragionamento logico.  La  prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 
    2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto  da
60  quesiti  a  risposta  multipla,  della  durata  di   60   minuti,
riguardanti: 
      a)  storia  delle  relazioni  internazionali  a   partire   dal
congresso di Vienna; 
      b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; 
      c) politica economica e cooperazione economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale; 
      d)  lingua  inglese,  senza  l'uso  di  alcun  dizionario,   su
tematiche di attualita' internazionale; 
      e) test per  l'accertamento  della  capacita'  di  ragionamento
logico. 
    3. Sono ammessi alle successive  prove  scritte  d'esame  di  cui
all'art. 9, comma 2, del presente  bando,  i  candidati  che  abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse  nel
questionario a risposta multipla della prova attitudinale. 
    Per l'espletamento  della  prova  attitudinale  l'amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate  gestite  da  enti  o
societa' specializzate in selezione del personale.