Art. 17 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1, il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e' escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.