Art. 19 Valutazione dei titoli 1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato idoneo alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti di cui all'art. 1, comma 3, una maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 8. 2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di cui al citato allegato 8 sono attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano conseguiti nell'anno scolastico 2020/2021 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5. 4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli saranno acquisiti d'ufficio qualora trascritti nei relativi «Documenti unici matricolari».