Art. 20 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
predispongono  distinte  graduatorie  finali   di   merito   per   il
contingente ordinario, per i posti riservati  ai  bilinguisti  e  per
ogni specializzazione del contingente di mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a  esclusione  della  lettera
f). 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno  formate  secondo  l'ordine  dei  punteggi   conseguiti   dai
concorrenti,  calcolati  sommando  i  punti  merito/maggiorazioni  di
punteggio ottenuti: 
      a) nella prova scritta di preselezione; 
      b) nella prova orale; 
      c) nelle prove di efficienza fisica; 
      d) nella valutazione dei titoli. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di «motorista navale» e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, incrementata  della  maggiorazione
di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli  di  cui
all'art. 19. 
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza sono  approvate  le  graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  delle
stesse, risultino compresi nel numero dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,
lettera a), numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle
categorie di cui all'art. 2151, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non beneficiano di tale riserva. 
    Le citate riserve di posti saranno soddisfatte conteggiando tra i
beneficiari delle stesse anche i concorrenti che,  nella  graduatoria
finale di merito del contingente ordinario,  si  collochino  gia'  in
posizione utile per essere nominati vincitori. 
    8. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio a svolgere - anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta' - una o piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 12, 13 e 15, nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie finali di merito  della  presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del corso  di  formazione  in  aggiunta  ai  vincitori  del
concorso cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,   dei   vincitori   del   presente   concorso.
L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione  originario
avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata  sulla  base
del  punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  finale  del  corso   di
formazione effettivamente frequentato. Gli  effetti  economici  della
nomina sono riconosciuti, in ogni  caso,  con  la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al   corso   effettivamente
frequentato. 
    9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano  essere
ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1: 
      a) comma 2, lettera a), gli stessi  sono  devoluti  in  aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito  del
contingente ordinario; 
      b) comma 3, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati  iscritti  nella  graduatoria  finale   di   merito   della
specializzazione «tecnico di macchine» che concorrono per i posti non
riservati.  Il  medesimo   meccanismo   opera   a   beneficio   degli
appartenenti al Corpo  in  possesso  di  specializzazione  «motorista
navale» nel caso in cui risultino non coperti uno o  piu'  posti  non
riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),  numero  3),  fermo
restando  il  limite  di  cui  all'art.  36,  comma  2,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
    10. Qualora per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti: 
      a) i posti del contingente  ordinario,  le  unita'  disponibili
sono conferite in aumento al contingente di mare  in  proporzione  al
numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni; 
      b) i posti di una o piu' specializzazioni  del  contingente  di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        (1) alle altre specializzazioni a concorso  con  il  medesimo
criterio di cui alla precedente lettera a); 
        (2) al contingente ordinario. 
    11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul  portale  attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it  sulla  rete  intranet  del
Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI  aprile  n.
51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.