Art. 22 
 
                   Mancata presentazione al corso 
                    e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti presso  la  scuola  ispettori  e
sovrintendenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle procedure propedeutiche all'avvio al  corso  di  formazione  e'
considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della scuola ispettori e sovrintendenti della  Guardia  di
finanza,  tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it  sono  valutati  a  giudizio  discrezionale   e
insindacabile  del  citato   Comandante   che   puo'   differire   la
presentazione del candidato  in  altra  data.  I  giorni  di  assenza
maturati, a eccezione di quelli effettuati  per  motivi  connessi  al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono  computati  ai  fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte sono  comunicate  agli  interessati  a  cura
della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.