Art. 22 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti presso la scuola ispettori e sovrintendenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.