Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: 
      a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 
        1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza  del
termine di presentazione  della  domanda  di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, comma 1; 
        2) inderogabilmente compilata  entro  il  trentesimo  giorno,
revisionata e perfezionata - con  la  firma  per  presa  visione  del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione; 
      b) il centro di reclutamento provvede a richiedere il  giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1,  comma  3,  e  2,  comma  1,
lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine  di
cui all'art. 3, comma 1; 
      c)   i   comandi   di   secondo   livello   devono   comunicare
tempestivamente al centro di reclutamento: 
        1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita  di
uno dei prescritti  requisiti  previsti  all'art.  2,  da  parte  dei
partecipanti al concorso; 
        2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi  durante
lo svolgimento del concorso. 
    2. I dati presenti negli atti matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
«Documento unico matricolare»  (D.U.M.).  A  tal  fine  le  strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia  di  finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme  di  attuazione  approvate
con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del  Comandante
generale e successive modificazioni e integrazioni, devono: 
      a) provvedere a redigere o a far redigere  uno  dei  prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella  di  scadenza
dei termini di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c)   procedere   alla    parifica    dei    relativi    D.U.M.,
inderogabilmente  entro  i   termini   comunicati   dal   centro   di
reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del  Comando
generale - I reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»; 
      e) comunicare, per  il  tramite  del  centro  di  reclutamento,
l'avvenuto  aggiornamento  dei  dati  del  D.U.M.   alla   competente
sottocommissione  in  modo  da  consentirne  la  rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di preselezione  di  cui
all'art. 11, il centro di reclutamento, ai fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti
del corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    4. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere  le  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o
preferenziali elencati all'art. 20 del bando e all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche  se  non
indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   stessa.   In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,
all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.
In tal caso, fa fede la data riportata sulla  «ricevuta  di  avvenuta
accettazione»  purche'  in  presenza  della  «ricevuta  di   avvenuta
consegna». 
    I  candidati  che  concorrono  per   i   posti   riservati   agli
appartenenti al Corpo in possesso della  specializzazione  «motorista
navale»    devono    inviare    a    mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it  la  citata   documentazione   al   centro   di
reclutamento della Guardia di  finanza  entro  il  10  ottobre  2021,
qualora non gia' presente agli atti matricolari. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   delle   prove   di   efficienza    fisica,
l'amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica o il 10 ottobre 2021 se concorrenti per i  posti
riservati   agli   appartenenti   al   Corpo   in   possesso    della
specializzazione «motorista navale». 
    5.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2020/2021  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti  agli  interessati  per  essere  regolarizzati   entro   i
successivi trenta giorni. 
    7. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.