Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale  generale  del  Corpo  e  ripartita  nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna  delle  quali  presieduta  da  un
ufficiale  della  Guardia  di  finanza  di  grado  non  inferiore   a
Colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 
    A partire dalla prova orale detta sottocommissione e' integrata: 
        1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in  quiescenza  da
non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione; 
        2) da almeno una ulteriore sottocommissione,  fermo  restando
l'unico  presidente,  avente  la  medesima  composizione  di   quella
originaria e comprensiva di esperti o docenti nei termini di  cui  al
numero 1); 
        c)  sottocommissione  per  la  valutazione  delle  prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      f)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno dieci ufficiali della Guardia  di  finanza  periti  selettori,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3.  Per  l'eventuale   valutazione   delle   prove   scritta   di
preselezione e orale dei candidati che hanno richiesto di  sostenerle
in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono  integrate  da
un ufficiale del corpo qualificato conoscitore della lingua straniera
ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 
    4. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    5. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  f),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.