IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto interdirigenziale  n.  11  del  10  agosto  2020
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM)  di
concerto con il Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 21  agosto  2020,
con il quale e' stato indetto, per il 2021, un bando di  reclutamento
di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di  un  anno  (VFP1)
nella Marina militare e successive modifiche; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  173,
che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT0089727 del  4  febbraio  2021  e  le
e-mail del 10 febbraio, 12 febbraio  e  16  marzo  2021  dello  Stato
maggiore della marina, con i quali e' stato  chiesto  di  modificare,
nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato maggiore della marina; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto l'art. 1 del  decreto  dirigenziale  n.  1279/2019  del  26
novembre  2019  emanato  dal  Comando  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto, con cui all'ammiraglio ispettore  (CP)  Antonio
Basile, quale vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto, e' stata conferita la delega  all'adozione,  di  concerto  con
autorita' di  pari  rango  della  DGPM  e  nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente, di  taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di  reclutamento  del  personale  militare  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  20  gennaio
2021 - registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n.  332
- relativo alla nomina del gen. D. Santella Lorenzo nell'incarico  di
vice direttore generale della Direzione  generale  per  il  personale
militare; 
    Visti gli  articoli  1  e  2  del  decreto  dirigenziale  n.  VDG
EI/2021/337 del 17 febbraio 2021 emanato dalla DGPM con cui, al  vice
direttore della DGPM generale di Divisione Lorenzo Santella, e' stata
conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita'  di
pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, di  taluni  atti  di
gestione amministrativa in  materia  di  reclutamento  del  personale
delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    L'art. 1 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10  agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      «1. Per il 2021 e'  indetto  un  bando  di  reclutamento  nella
Marina militare di milleottocento VFP1, di cui: 
        a) millequattrocento  per   il   Corpo   equipaggi   militari
marittimi (CEMM), cosi' distribuiti: 
          millequaranta per il settore d'impiego "navale"; 
          centosettanta per il settore d'impiego "anfibi"; 
          sessanta per il settore d'impiego "incursori"; 
          trenta per il settore d'impiego "palombari"; 
          quaranta per il settore d'impiego "sommergibilisti"; 
          sessanta per il settore d'impiego "Componente aeromobili"; 
        b) quattrocento per il Corpo delle capitanerie di porto (CP),
cosi' distribuiti: 
          trecentonovantaquattro   per    le    varie    specialita',
abilitazioni; 
          sei per il settore d'impiego "Componente aeromobili". 
      2. Il reclutamento e' effettuato su due blocchi  di  domande  e
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 
        a)  1°   blocco,   con   quattro   distinti   incorporamenti:
millecentottantuno posti, di cui novecentosettantacinque per il  CEMM
e duecentosei per le CP, cosi' suddivisi: 
          1°   incorporamento   CEMM   navale    e    CP,    previsto
indicativamente a partire dal mese di  febbraio  2021,  per  i  primi
cinquecento classificati nella graduatoria di merito generale del  1°
blocco, di cui quattrocento posti per il  CEMM  -  settore  d'impiego
"navale" e cento per le CP; 
          2° incorporamento CEMM navale, CP e CEMM  anfibi,  previsto
indicativamente  dal  mese  di  aprile   2021,   per   i   successivi
trecentoquindici classificati nella graduatoria  di  merito  generale
del 1° blocco, di cui duecentoquindici posti per il  CEMM  -  settore
d'impiego  "navale"  e  cento  per  le  CP;  inoltre,   con   il   2°
incorporamento saranno immessi  i  primi  ottantacinque  classificati
nella graduatoria di merito CEMM "anfibi"; 
          3° incorporamento Forze speciali e  Componente  aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2021, per centonovantasei  concorrenti
cosi' ripartiti: i primi sessanta della graduatoria  di  merito  CEMM
"incursori",  i  primi  trenta  della  graduatoria  di  merito   CEMM
"palombari", i  primi  quaranta  della  graduatoria  di  merito  CEMM
"sommergibilisti", i primi sessantasei della  graduatoria  di  merito
"Componente  aeromobili"  (che  saranno  ulteriormente  ripartiti  in
sessanta CEMM e sei CP); 
          4° incorporamento CEMM anfibi, previsto  indicativamente  a
partire dal mese di ottobre  2021,  per  i  successivi  ottantacinque
classificati nella graduatoria di merito per il CEMM "anfibi". 
      La domanda di partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  30
agosto 2020 al 28 settembre 2020, per i nati dal 28 settembre 1995 al
28 settembre 2002, estremi compresi. 
      Per il solo settore d'impiego CEMM "incursori", la  domanda  di
partecipazione puo' essere altresi'  presentata  dai  concorrenti  di
sesso femminile dal 30 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 nel  rispetto
dei requisiti richiesti dal bando all'atto della pubblicazione  dello
stesso (specificatamente concorrenti nate dal 28 settembre 1995 al 28
settembre 2002, estremi compresi); 
        b)   2°   blocco,   con    due    distinti    incorporamenti:
seicentodiciannove posti, di cui quattrocentoventicinque per il  CEMM
e centonovantaquattro per le CP, cosi' suddivisi: 
          1° incorporamento CEMM navale e CP, previsto  nel  mese  di
settembre 2021, (stessa data del 3° incorporamento  del  1°  blocco),
per i primi duecentocinquantaquattro classificati  nella  graduatoria
di merito generale del 2° blocco, di cui centosessanta posti  per  il
CEMM e novantaquattro per le CP; 
          2°   incorporamento   CEMM   navale    e    CP,    previsto
indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, (stessa data  del
4°   incorporamento    del    1°    blocco)    per    i    successivi
trecentosessantacinque  classificati  nella  graduatoria  di   merito
generale del 2° blocco, di cui duecentosessantacinque  posti  per  il
CEMM e cento per le CP. 
      La domanda di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  7
gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, per i nati dal 5 febbraio 1996 al  5
febbraio 2003, estremi compresi. 
      3. Per il 1° blocco e' consentito chiedere di essere  destinati
a uno solo dei seguenti settori d'impiego: 
        a) "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM
o CP); 
        b) "CEMM anfibi"; 
        c) "CEMM incursori"; 
        d) "CEMM palombari"; 
        e) "CEMM sommergibilisti"; 
        f) "Componente aeromobili" (CEMM o CP). 
      Per il 2° blocco e' consentito chiedere di essere destinati  al
solo settore  d'impiego  "CEMM  navale  e  CP"  (indicando  anche  la
preferenza per CEMM o CP). 
      Non e' possibile partecipare al concorso per piu' di un settore
d'impiego, neanche presentando distinte domande. 
      Qualora i concorrenti di  sesso  femminile  abbiano  presentato
successiva domanda per il settore d'impiego CEMM "incursori" in esito
alla riapertura dei termini di cui al precedente comma 2, lettera a),
l'eventuale domanda gia' presentata per altro settore d'impiego sara'
considerata nulla. 
      L'eventuale idoneita' psico-fisica gia' conseguita per un altro
settore d'impiego e' fatta salva per le  sole  concorrenti  collocate
utilmente nella graduatoria del settore d'impiego incursori  ai  fini
della  convocazione  all'accertamento  dei   requisiti   psico-fisici
richiesti, di cui al successivo art. 10, comma 2. 
      E' ammessa la presentazione di domande di  reclutamento  per  i
due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno
di essi. 
      I candidati che hanno proposto  domanda  per  uno  dei  settori
d'impiego delle Forze speciali e  Componenti  specialistiche  di  cui
alle lettere b), c), d), e) e f): 
        qualora idonei per il settore richiesto e vincitori,  saranno
assegnati a detto settore; 
        qualora idonei quali VFP1 della Marina militare (CEMM  navale
e CP) ma  inidonei  per  il  settore  richiesto,  ovvero  idonei  non
vincitori per detto  settore,  saranno  collocati  nella  graduatoria
generale di cui al successivo art. 6,  lettera  d)  e  assegnati,  se
vincitori, al settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
      A  tal  fine,  in  sede  di  compilazione  della   domanda   di
partecipazione  dovranno   dichiarare   il   settore   di   preferita
assegnazione. 
      Se in  un  qualsiasi  settore  d'impiego  i  posti  a  concorso
risulteranno non ricoperti per insufficienza di  concorrenti  idonei,
su indicazione dello Stato maggiore della marina,  potra'  procedersi
alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego. 
      4. Il 10% dei posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   militari;   assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  militari  di
carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
militare;  assistiti  dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. 
      In caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
      5. Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il  termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
      6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it - area siti  di  interesse  e  approfondimenti,
link concorsi  e  scuole  militari  e  successivo  link  reclutamento
volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti
per  gli  interessati.  In  ogni  caso  la   stessa   Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
      7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.».