Art. 3 Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale n. 589/2018. 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale n. 589/2018. 3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 589/2018.