Art. 3 
 
           Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori 
       per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale 
 
 
    1.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato C,  comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016,  per  i
settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni,  gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma
1, e 4, comma 1, lettere a), b) e  c)  del  decreto  ministeriale  n.
589/2018. 
    2.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato D,  comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016,  per  i
settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le  disposizioni,
gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli  articoli  2,
comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del  decreto  ministeriale
n. 589/2018. 
    3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui  ai  commi  1  e  2  si
applica  quanto  previsto  dall'art.  2,   comma   3,   del   decreto
ministeriale n. 589/2018.