Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto   del   Ministro
dell'interno 30 aprile 2020, n. 57. 
    La Commissione e' presieduta da un  dirigente  del  dipartimento,
con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e
composta da un numero di componenti  esperti  nelle  materie  oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei  quali  almeno  uno
non appartenente all'amministrazione emanante, e  da  un  segretario.
Con il medesimo decreto  e'  nominato,  per  ciascun  componente,  un
membro supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
componente effettivo. Per le prove di lingua straniera,  il  giudizio
e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di  un
esperto delle lingue previste nel bando  di  concorso.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel dipartimento, si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il dipartimento. 
    In relazione al  numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse.