Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci  volte
il numero dei posti messi a  concorso,  l'ammissione  alle  prove  di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento,
al superamento di una prova preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 50 - del 25 giugno 2021, nonche'  sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della   difesa   civile    http://www.vigilfuoco.it,    sara'    data
comunicazione della sede, della  data,  dell'ora  e  delle  modalita'
dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'  essere  presentata
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando. 
    L'eventuale prova  preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla  vertenti  sulle  materie  oggetto  delle
prove di esame. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione, si applica la disposizione dell'art.  7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati. 
    E' ammesso a sostenere le prove di esame  di  cui  al  successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei  posti
messi a concorso, secondo  l'ordine  della  graduatoria  della  prova
preselettiva,  fermo  restando  che  la   votazione   riportata   dal
concorrente nella predetta prova non puo'  essere  inferiore  a  6/10
(sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame  anche  i  concorrenti
che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
    La  commissione  esaminatrice  redige,  secondo  l'ordine   della
votazione,  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento. Con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  e'  data
notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della
pubblicazione,  sul  sito  internet  istituzionale  www.vigilfuoco.it
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito.