Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e  da  una
prova orale. 
    La prova scritta consiste nella stesura di  un  elaborato  ovvero
nella risposta sintetica a quesiti o nella  soluzione  di  quesiti  a
risposta multipla e verte,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  sulle
seguenti materie: 
      a) architettura e sviluppo di applicativi software; 
      b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione; 
      c) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati; 
      d) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software; 
      e) utilizzo dei database management systems; 
      f) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni; 
      g) sicurezza informatica. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie: 
      a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; 
      b)  informatizzazione  della  pubblica   amministrazione,   con
particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; 
      c) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).