Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di quesiti a risposta multipla e verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie: a) architettura e sviluppo di applicativi software; b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione; c) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati; d) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software; e) utilizzo dei database management systems; f) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni; g) sicurezza informatica. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).