Art. 13 Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici e normativi; b) 2ª prova: fondamenti di chimica organica, inorganica e analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense. 3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30), non procede alla valutazione dell'altro. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte su elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato. 6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 7. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 8. La prova d'esame orale e' superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).