Art. 19 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orale  la  Commissione
elabora la graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma della media dei voti riportati nelle  prove  scritte,  il
voto conseguito nella prova  orale  e  il  punteggio  ottenuto  nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. Con decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
Pubblica Sicurezza e' approvata la graduatoria del  concorso  e  sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve  dei
posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,  nonche'  dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti.