Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei sei  posti  di  cui  all'art.  1,  purche'  in
presenza degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
riservati due posti al coniuge  e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste da leggi speciali  a  favore  di  particolari  categorie  di
persone. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.