Art. 20 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 334 del 2000. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione ai servizi d'istituto sono effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.