Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - ufficio attivita' concorsuali, per  le  comprovate
ragioni di pubblico interesse  sottese  ai  concorsi  e  ai  relativi
adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni  o  enti  pubblici  interessati  alla  procedura   di
assunzione, alla posizione giuridico-economica dei  candidati  o  per
altre finalita' previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli  da  15  a  21  del  regolamento  (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in
Roma, via del Castro Pretorio n. 5.