Art. 23 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del
contagio da COVID-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del
decreto-legge n. 34 del  2020  puo'  rideterminare  le  modalita'  di
svolgimento   del   presente   concorso,   con    riferimento    alla
semplificazione delle modalita' di svolgimento delle  prove  ed  alla
possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'  decentrate  e
telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione  con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -,  nonche'  sul  sito  web
istituzionale http://www.poliziadistato.it