Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei titoli dei candidati che  abbiano  superato  le
prove precedenti; 
      prova orale. 
    2. L'Amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la
prova scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere  le  fasi
nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e  2,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 259, comma
5,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.