Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati ai sensi  dell'art.  9,  commi  5  e  6,
esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici  a  cura
di una commissione nominata con decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza,  composta  da  un  primo
dirigente medico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari  della
carriera dei medici  di  polizia  con  qualifica  inferiore  a  primo
dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame  clinico,  a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima
dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i
candidati  devono  esibire  un  valido  documento  di   identita'   e
consegnare, a pena dell'esclusione dal  concorso,  la  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella
della presentazione: 
      certificato  anamnestico,  come  da  fac-simile   allegato   al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.
25, comma 4 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni, e dall'interessato, con particolare  riferimento  alle
infermita' pregresse o attuali  elencate  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198 del  2003.  In  proposito,  il  candidato  potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti  utili  ai  fini
della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale ed ECG con  visita  cardiologica,  da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: Tine test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  e  successive  modificazioni,  le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,
nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive
(droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o  pregressi
e tutte le altre imperfezioni e infermita'  elencate  nell'art.  6  e
nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n.  198
del 2003. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.