Art. 13 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove  scritte
ed una prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a)  prima  prova:  tecniche  di  polizia   scientifica   e   di
criminalistica, con particolare riferimento agli  aspetti  storici  e
normativi; 
      b) seconda  prova:  fondamenti  di  biologia  molecolare  e  di
genetica umana e tecniche analitiche strumentali applicate  in  campo
forense. 
    3. La commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30), non procede alla valutazione dell'altro. 
    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie di  cui  al  comma  2,
verte su elementi di diritto pubblico; elementi  di  diritto  penale;
norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato. 
    6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio
del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 
    7. La prova orale di  informatica  e'  diretta  ad  accertare  il
possesso, da parte dei candidati, di un livello elevato di conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei. 
    8. La prova d'esame orale e' superata con una votazione di almeno
diciotto trentesimi (18/30).