Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - ufficio attivita' concorsuali, per  le  comprovate
ragioni di pubblico interesse  sottese  ai  concorsi  e  ai  relativi
adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni  o  enti  pubblici  interessati  alla  procedura   di
assunzione, alla posizione giuridico-economica dei  candidati  o  per
altre finalita' previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento  (UE)  n.  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del  2003,  cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma
- via del Castro Pretorio n. 5.